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17/06/2016 – Sarà più facile individuare il titolo abilitativo per ogni intervento edilizio.

Mercoledì il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto “Scia 2”, che apportando qualche modifica al Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) spiega quali lavori è possibile realizzare in regime di edilizia libera o con SCIA.

Al testo sarà allegata una tabella di sintesi, che al momento non è stata ancora diffusa, in cui in corrispondenza dell’intervento da realizzare, si potrà consultare l’iter amministrativo da seguire.

Il decreto prevede inoltre l’adozione di un glossario unico per garantire procedimenti omogenei su tutto il territorio. Fino alla sua definizione, le Amministrazioni dovranno pubblicare sui loro siti una sorta di glossario provvisorio che consenta di identificare immediatamente la tipologia dell’intervento e individuare il titolo abilitativo e i documenti necessari. Nel caso in cui l’intervento da realizzare non fosse presente nel glossario, le Amministrazioni forniranno gratuitamente l’attività di consulenza necessaria.

La bozza, lo ricordiamo, attua la Riforma della Pubblica Amministrazione (Legge 124/2015) e si abbina al decreto sulla Scia Unificata, approvato in via definitiva durante lo stesso Consiglio dei Ministri.

Interventi di edilizia libera

Tra le attività di edilizia libera vengono incluse:
– la realizzazione di rampe per la rimozione barriere architettoniche (lavoro per cui oggi è richiesta l’autorizzazione come per l’installazione di ascensori);
– opere dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee, da rimuovere al massimo entro 90 giorni;
– opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni contenute entro l’indice di permeabilità;
– installazione di pannelli solari e fotovoltaici al servizio degli edifici al di fuori dei centri storici;
– aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Interventi con SCIA

Si potranno realizzare con SCIA:
– la manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici;
– il restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici;
– la ristrutturazione edilizia che non comporti modifiche alla volumetria, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.

Si potrà usare la CILA per la modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa e per tutti gli interventi non ricompresi in quelli che necessitano della Scia e del permesso di costruire.

SCIA alternativa al permesso di costruire

Al posto della Superdia, cioè Dia alternativa al permesso di costruire, debutterà la SCIA alternativa al permesso di costruire che si potrà utilizzare per:
– interventi di ristrutturazione che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nel centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati;
– interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
– interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Segnalazione certificata di agibilità

Il decreto torna anche sul tema dell’agibilità. In linea a quanto previsto dal disegno di legge sulla competitività, il certificato sarà sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità. La segnalazione dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori e attestare la sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati e la conformità dell’opera al progetto.
Fonte: http://www.edilportale.com/news/2016/06/normativa/ok-al-decreto-scia-2-sar%E0-pi%F9-facile-scegliere-il-titolo-edilizio-per-ogni-intervento_52534_15.html