Modificati 84 articoli su 220: decreto Parametri obbligatorio, manutenzioni in gara col progetto definitivo, meno limiti al subappalto e all’appalto integrato

13/02/2017 – Il Decreto Parametri tornerà ad essere obbligatorio per la determinazione dei compensi dei progettisti. Le Stazioni Appaltanti dovranno pagare sempre i professionisti, anche se poi non ottengono i finanziamenti per le opere progettate. Sono alcuni dei contenuti del Decreto Correttivo che riscriverà il Codice degli Appalti Pubblici (D.lgs. 50/2016). Il testo sarà esaminato in prima battuta dal Consiglio dei Ministri e verrà successivamente posto in consultazione per essere pronto entro aprile.

Parametri e gare di progettazione

Diventerà obbligatorio utilizzare il decreto “Parametri” (DM 17 giugno 2016) per determinare i corrispettivi da porre a base di gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. In base al Codice Appalti, invece, il decreto parametri rappresentava solo uno dei metodi a disposizione delle Stazioni Appaltanti, che avrebbero potuto scegliere altri criteri di calcolo. Questa “libertà” non ha mai convinto né i professionisti, che temevano una svalutazione del proprio lavoro, né le Amministrazioni, che preferiscono avere un riferimento certo. La bozza del decreto Correttivo contiene anche un’altra tutela economica per i progettisti. Le Stazioni Appaltanti dovranno sempre pagare i professionisti, anche se poi non ricevono i finanziamenti per l’opera progettata.
Nulla di fatto per la richiesta di affidare obbligatoriamente la progettazione esecutiva al professionista vincitore del concorso di progettazione. In base al Correttivo, le Stazioni Appaltanti potranno svolgere all’interno i successivi livelli di progettazione o, se il bando lo prevede, affidarli ai vincitori con procedura negoziata.
Il Correttivo propone inoltre di ridurre i costi a carico dei partecipanti ai concorsi di progettazione. Il Codice Appalti attualmente in vigore, lo ricordiamo, nel settore dei lavori pubblici richiede esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il Correttivo prevede invece che il partecipante rediga il documento di fattibilità delle alternative progettuali e che il vincitore, entro sessanta giorni dall’approvazione della graduatoria, completi il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Livelli di progettazione

Si potrà mandare in gara il progetto definitivo, invece di quello esecutivo, nelle situazioni di urgenza e anche per gli appalti di prevalente contenuti tecnologico.
I lavori di manutenzione che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere potranno essere affidati sulla base di un progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
Anche i lavori sui beni culturali e di scavo archeologico non saranno soggetti all’obbligo di essere appaltati sulla base del progetto esecutivo dal momento che la loro specificità richiede livelli di progettazione più flessibili.

Appalto integrato

Il correttivo dà nuova vita all’appalto integrato, cioè la possibilità che all’impresa di costruzione sia affidata anche parte della progettazione. Lo si potrà utilizzare per le manutenzioni e nel caso in cui i progetti siano stati validati prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti, come chiesto dalle imprese.
Per evitare una eccessiva diffusione, l’appalto integrato potrà essere utilizzato solo per importi superiori a 15 milioni di euro.

Qualificazione delle imprese e delle Stazioni Appaltanti

Per ottenere la qualificazione SOA, le imprese potranno utilizzare un periodo di riferimento di dieci anni anziché di cinque.
Per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti si potranno considerare le gare gestite nell’ultimo quinquennio (non più nei tre anni precedenti). Sarà riconosciuto un premio di valutazione per conformità alle norme Uni e l’adozione di sistemi anticorruzione.
La bozza del decreto correttivo riconosce la possibilità di conservare l’incarico di direttore tecnico acquisito con l’esperienza. In questo modo, si legge nella relazione illustrativa, si consente ai tecnici non laureati delle stazioni appaltanti di continuare a firmare i progetti.

Verifica della progettazione

Per i lavori di importo pari o superiori alla soglia dei 20 milioni di euro, i controlli potranno essere eseguiti non solo dagli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ma anche dagli uffici tecnici interni alla Pa qualificati.

Subappalto

Il tetto del 30% al subappalto sarà calcolato sull’importo della lavorazione prevalente e non sul valore complessivo dei lavori. È stata inoltre accolta la richiesta di eliminare l’obbligo di indicare la terna degli eventuali subappaltatori già in fase di presentazione dell’offerta. I nominativi saranno dichiarati al momento della stipula del contratto.

Cause di esclusione

In mancanza di “requisiti morali” dei subappaltatori, l’impresa non sarà più esclusa, ma avrà l’obbligo di sostituire il subappaltatore che risulta non idoneo.

Anac

Per velocizzare il meccanismo del precontenzioso, il parere dell’Anac sarà espresso “previo contraddittorio”. La bozza del correttivo chiarisce anche che le linee guida sono operative dal momento della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicano alle gare pubblicate successivamente.

Opere di urbanizzazione a scomputo

Per le opere di urbanizzazione a scomputo si potranno seguire procedure più leggere: tra 40 e 150mila euro si potrà procedere senza bando e con cinque inviti, tra 150mila euro e un milione bisognerà consultare almeno dieci operatori. Sopra il milione di euro ci sarà l’obbligo di bandire una gara.

Varianti

Le varianti in presenza di errori saranno ammesse solo se il valore sarà inferiore alla soglia comunitaria (5,2 milioni di euro) e se, negli appalti di lavori, non verrà superato il 15% del valore del contratto (10% negli appalti di servizi). Per varianti di importo superiore l’Anac dovrà svolgere i dovuti accertamenti.

Commissari di gara

Come chiesto dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), per gli appalti di importo superiore a un milione di euro, le Stazioni Appaltanti dovranno nominare il presidente della commissione giudicatrice attingendo dall’albo dell’Anac. Oltre la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro per i lavori, sarà l’Anac a indicare i commissari. L’albo dell’Anac sarà organizzato su base regionale per ridurre le spese di trasferta.

Deroghe in caso di urgenza

Si allenteranno i vincoli per usufruire delle deroghe al Codice Appalti. Le norme di Protezione Civile (art. 163) si applicheranno a tutti gli eventi naturali e anche nei casi in cui, oltre alla pubblica incolumità, sia a rischio la sicurezza privata.
Fonte: http://www.edilportale.com/news/2017/02/normativa/decreto-correttivo-del-codice-appalti-ecco-il-testo_56347_15.html