Il Decreto Rilancio (convertito con la L.77/20), grazie ai vantaggi fiscali ormai noti come Eco bonus e Sisma bonus, punta a sostenere l’economia e a riqualificare il patrimonio immobiliare degli italiani migliorandone efficienza energetica, sostenibilità ambientale e capacità di resistere a eventi sismici.

La Stella s.r.l.  vuole essere al vostro fianco per cogliere questa opportunità con una soluzione che, grazie alla cessione del credito d’imposta, prevediamo la copertura del 85% dell’importo dei lavori che beneficiano degli incentivi.

Proviamo a Essere Sempre un Passo Avanti!

Per quali interventi si attiva l’Ecobonus

La detrazione d’imposta pari al 110% riguarda le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 ed è prevista per i seguenti lavori effettuati su edifici ad uso abitativo:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (pareti, tetti) che interessano l’involucro degli edifici, con incidenza superiore al 25% della superficie lorda dell’edificio;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • interventi sugli edifici unifamiliari o su unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali.

È necessario

  • ottenere un miglioramento di almeno 2 classi energetiche, se ciò non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
  • rispettare i requisiti minimi previsti dalla normativa sulle prestazioni energetiche degli edifici;
  • utilizzare materiali isolanti rispondenti a specifici requisiti tecnici ed ambientali.

Altri interventi che rientrano nel Superbonus (Ecobonus e Sismabonus)

  • Qualora si effettuino, sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’Ecobonus si potrà godere della detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che questi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopracitati, fermi i limiti di spesa, come:
  • installazione nuovi infissi;
  • schermature solari;
  • sistemi di building automation;
  • l’installazione di impianti fotovoltaici;
  • colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Inoltre, rientra nella detrazione anche l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici che venga effettuata congiuntamente a uno degli interventi che godono delle agevolazioni previste dal Sismabonus.

Chi può usufruire del Superbonus:

  • i condòmini (per le spese su parti comuni condominiali);
  • persone fisiche con proprietà indipendenti per un massimo di 2 unità immobiliari;
  • istituti autonomi case popolari (IACP);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • enti del terzo settore;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche.

Approfondimenti

LA CESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

È un contratto attraverso il quale il Cliente trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo ad una banca, compagnia assicurativa o altro intermediario finanziario il credito d’imposta, ottenendo il pagamento del corrispettivo. La cessione del credito, come previsto dall’art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL). Relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell’intervento.

A CHI SI APPLICA IL SUPERBONUS

L’Ecobonus 110% e il Sismabonus 110% si applicano alle unità immobiliari abitative (alle prime e seconde case unifamiliari, villette a schiera e unità immobiliari in condominio). Lo stesso soggetto può ottenere l’Ecobonus 110% al massimo su due unità Immobiliari. Qualora i lavori (es. condominio) riguardino sia l’Ecobonus che il Sismabonus il cliente avrà diritto alla detrazione fiscale corrispondente alla somma di entrambi. l bonus è applicabile per interventi su edifici unifamiliari o singole unità immobiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi. Parti comuni di edificio di condomini.

UNITÀ IMMOBILIARI NON RESIDENZIALI

Le unità immobiliari non residenziali (uffici, magazzini, negozi o capannoni) sono ammesse alle detrazioni solo per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell’edificio di cui fanno parte, a condizione che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%.

ALLEGATI:

Superbonus-DM 06 08 2020 Asseverazioni Gazzetta

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05395/sg

Superbonus-DM 06  08 2020 Requisiti Gazzetta

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg

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Superbonus solo dal 1° Luglio
Il DL 34/2020 è già in vigore ma le spese detraibili saranno solo quelle sostenute a partire dal 1° Luglio 2020 e sino al 31 Dicembre 2021. Pertanto le spese sostenute prima di questo periodo ricadranno nelle tradizionali aliquote dei Bonus Fiscali validi nel 2020.

In casa consiste il Superbonus?
Il Superbonus consiste in:

  • Innalzamento al 110% della percentuale di detrazione fiscale sulle spese sostenute per alcuni lavori (che analizzeremo di seguito) di efficientamento energetico, miglioramento sismico ed installazione di pianti solari fotovoltaici o ricarica auto elettriche.
  • Ripartizione in 5 anni, in rate di pari importo, per gli interventi di cui al punto precedente
  • Possibilità di convertire in sconto o credito d’imposta cedibile la detrazione fiscale per lavori di: ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, recupero delle facciate, installazione impianti FV e ricarica auto elettriche.

    Entriamo nel dettaglio.

Quali lavori di efficientamento energetico sono al 110%?
Tra i lavori di efficientamento energetico rientrano nel Superbonus i seguenti lavori:

  • Lavori di isolamento termico delle superfici opache orizzontali e verticali (ad esempio il cappotto esterno o l’isolamento termico della copertura) che interessino almeno il 25% delle superfici dell’involucro edilizia.

Spesa massima pari a 60.000 euro per ciscuna unità immobiliare

  • Per i condomini i lavori sulle parti condominiali per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, con efficienza almeno in classe A, per riscaldamento/raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tra i lavori agevolabili sono inclusi anche lo smaltimento e la bonifica dei vecchi impianti, nonché l’installazione di impianti ibridi o geotermici anche abbinati ad impianti fotovoltaici.
Spesa massima pari a 30.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari.
  • Per gli edifici unifamiliari i lavori per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati, con efficienza almeno in classe A, per riscaldamento/raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Tra i lavori agevolabili sono inclusi anche lo smaltimento e la bonifica dei vecchi impianti, nonché l’installazione di impianti ibridi o geotermici anche abbinati ad impianti fotovoltaici.
Spesa massima pari a 30.000 euro.

Tutti i lavori di efficientamento, devono portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio; nel caso questo non sia possibile, è sufficiente che vi sia un miglioramento dell’efficenza energetica. Per la dimostrazione dell’efficientamento energetico si fa riferimento all’APE.
Altra condizione inderogabile è l’uso di materiali isolanti che rispettino i Criteri Minimi Ambientali (cosiddetti CAM).

E gli altri lavori di efficientamento energetico?

Possono beneficiare dell’aliquota del 110% anche tutti gli altri lavori di efficientamento energetico previsti all’art. 14 del Decreto Legge 63/2013, come convertito in Legge, purché siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei lavori di efficientamento energetico che accedono in automatico al Superbonus (quelli elencati precedentemente). Per questi lavori complementari i limiti di spesa sono quelli consueti dei Bonus Fiscali validi per il 2020.

Miglioramento sismico al 110% o 90%?
Per tutti i lavori rientranti nel cosiddetto Sisma Bonus, scatta il Superbonus al 110% a meno che non si ricorra alla cessione del credito ad un’impresa di assicurazione; in quest’ultimo caso il Superbonus si ferma al 90%. Spesa massima invariata.

Gli edifici in Zona sismica 4, a basso rischio sismico, rimangano esclusi dal Superbonus.

Quando gli impianti fotovoltaici sono al 110%?

Nel caso si effettuino interventi di efficientamento energetico o miglioramento sismico rientranti nel Superbonus, anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici, inclusi eventuali sistemi di accumulo integrati, rientra di diritto nella nuova aliquota al 110%.
Spesa massima ammissibile: 48.000 euro
Costo massimo dell’impianto FV: 2.400 euro per kWdi potenza nominale
Costo massimo accumulo: 1.000 euro per kW di capacità di accumulo

Per ottenere l’agevolazione, l’impianto fotovoltaico deve essere del tipo “on grid”, ossia collegato con la rete elettrica nazionale, e l’energia prodotta e non auto-consumata deve essere ceduta al GSE (Gestore Servizi Energetici); il Superbonus per il fotovoltaico è, inoltre, incompatibile con il contemporaneo accesso ad altre tipologie di incentivi sullo stesso impianto.

Ricarica auto elettriche al 110%

Agevolata al 110% anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica auto elettriche a servizio di edifici, con i limiti di spesa dei Bonus Fiscali standard, purché contestualmente si acceda al Superbonus per efficientamento energetico o miglioramento sismico


Chi sono i beneficiari?
Beneficiano del Superbonus:

  • condomini
  • le persone fisiche, però al di fuori di attività di impresa, arti o professioni
  • istituiti autonomi case popolari (IACP)
  • cooperative di abitazione
Per quali immobili?

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure seconde case plurifamiliari. Restano invece escluse dal Superbonus le seconde case unifamiliari.

E se non c’è la capienza fiscale?

Niente paura! Se la detrazione fiscale spettante supera la quantità di Irpef da versare nell’anno, è possibile ricorrere ad uno sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto al fornitore o cedere il credito ad altri soggetti, come assicurazioni ed altri istituti finanziari.
Da sottolineare che la possibilità di sconto e cessione del credito vale per le spese sostenute, negli anni 2020 e 2021, per i lavori che beneficiano dell’aliquota al 110% ma anche per le opere di ristrutturazione edilizia eseguite a partire dal 1 luglio 2020 ed agevolate con i Bonus Fiscali tradizionali.

Come funziona lo sconto in fattura?
A livello teorico l’impresa che esegue i lavori dovrebbe emettere fattura applicando uno sconto pari al bonus fiscale. Successivamente l’impresa potrà vantare questo sconto come credito d’imposta o cederlo a Assicurazioni o Banche.
A livello pratico le modalità applicative non sono ancora state enunciate, si attendono i chiarimenti dal Ministero e dell’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’approvazione del DL Rilancio.

In conclusione

In un momento particolare come quello che stiamo vivendo a causa del Coronavirus, è davvero importante questo potenziamento dei Bonus Fiscali per far ripartire la filiera delle costruzioni, con un occhio alla qualità edilizia. Confidiamo che con la conversione in Legge del Decreto Rilancio 2020 saranno limati e chiariti alcuni aspetti, come l’esclusione di alcune tipologie di persone fisiche dal Superbonus o delle seconde case unifamiliari.